IMPORTANTE RECUPERO DI OLII E GRASSI DA SCARICHI IDRICI DELLA RISTORAZIONE PROFESSIONALE E COLLETTIVA

BUONA PRATICA SUPPORTATA DA ICESP

Il Rifiuto EER 190809 (Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione oli/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili) deve essere accantonato dai Ristoratori e Mense Collettive per affidarlo ai Consorzi appositamente incaricati del Recupero, al fine della RIGENERAZIONE, tramite appositi contenitori, sono necessari contratti per il sevizio di ritiro.

L e quantità recuperate saranno remunerate!

Secondo la Norma UNI TS 11852:2022. 

Titolo : Classificazione e specifiche dei sottoprodotti per uso energetico - Sottoprodotti del processo di raffinazione degli oli e grassi animali e vegetali 

ICS : [67.200.10] [75.160.20] 

Stato : IN VIGORE 

Commissioni Tecniche : [CTI - Bioliquidi per uso energetico] 

Data entrata in vigore : 10 febbraio 2022

La prassi di riferimento, sviluppata da UNI con CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) nel 2018, è stata in particolare modificata ai punti 2 (“Riferimenti normativi e legislativi“) e 5.4 (“Fase di trattamento per rigenerazione/recupero”), oltre che nella Bibliografia.

Il documento è significativo per tutta la filiera, innanzitutto perché si inserisce a pieno titolo nel nuovo modello di sviluppo – sostenibile in termini ambientali, sociali ed economici caldeggiato dall’Unione europea anche in ottica di economia circolare. In questo quadro le nuove direttive UE per la gestione dei rifiuti definiscono le politiche più vantaggiose per il recupero ed il riciclo degli stessi. 

In secondo luogo la UNI/PdR 50, ora aggiornata, è uno strumento di enorme utilità per chi opera nel settore perché descrive le modalità operative che caratterizzano la filiera della raccolta, recupero, trattamento e rigenerazione degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, affinché da rifiuto possano essere recuperati come materia prima per la produzione di biocarburanti, biocombustibili, energia elettrica ed oleochimica.

Come descritta nell' "Elenco Materie Prime e Procedure Applicative al DM 2 Marzo 2018". 

Parte B: Materie prime e carburanti che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del DM2014